"Principio di precauzione" garantito
in una sentenza della Corte UE
"La semplice presenza di residui di proteine
transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio,
mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia,
se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l'esistenza di un simile rischio,
può limitarne provvisoriamente o sospenderne la commercializzazione e l'utilizzo sul suo
territorio".
Con questa sentenza interpretativa, la Corte di giustizia
Ue ha finalmente messo fine al contenzioso che dal 2000 opponeva la Monsanto e altre
imprese attive nel settore della biotecnologia agroalimentare, al governo italiano.
Contenzioso legato alla interpretazione del regolamento comunitario sui nuovi prodotti
alimentari, il quale prevede che gli alimenti prodotti a partire da organismi
geneticamente modificati, ma che non ne contengono più, possono essere immessi in
commercio nella Comunità mediante una procedura semplificata, per la quale è sufficiente
una notifica alla Commissione, qualora essi siano sostanzialmente equivalenti agli
alimenti tradizionali.
La Monsanto e le sue collegate, che avevano ottenuto, in Francia e nel Regno Unito,
l'autorizzazione all'immissione in commercio di un tipo di granturco geneticamente
modificato, nel 1997 e nel 1998 hanno notificato alla Commissione, avvalendosi della
procedura semplificata, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da
questo granturco. Le notifiche erano corredate dal parere emesso dall'Advisory Committee
on Novel Foods and Processes secondo cui i prodotti derivati in questione erano
sostanzialmente equivalenti a prodotti derivati da granturco non modificato geneticamente
e potevano essere utilizzati senza pericolo negli alimenti.
La Repubblica italiana, in base ai pareri diversi di organi scientifici italiani, ha avuto
dubbi in ordine all'innocuità di tali prodotti. Ha quindi stabilito una sospensione
preventiva della commercializzazione e dellutilizzo di prodotti provenienti da tali
linee di granturco a norma dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 258/97.
Nel novembre del 2000, le multinazionali del biotech hanno però giudicato il decreto
italiano contrario al diritto comunitario e hanno presentato al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio un ricorso, volto in sostanza all'annullamento del decreto e
all'integrale risarcimento del danno che esse avrebbero subito. Il TAR del Lazio ha quindi
ritenuto opportuno rimandare il giudizio alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La Corte, pronunciandosi sulle questioni
poste alla sua attenzione, ha ricordato che il regolamento comunitario ha innanzitutto lo
scopo di garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e di
tutelare la salute pubblica, quindi deve essere interpretato nel senso che la mera
presenza, all'interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine transgeniche
non osta a che tali prodotti alimentari siano considerati sostanzialmente equivalenti a
prodotti alimentari esistenti e, pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata
per la loro immissione sul mercato. Ciò tuttavia non vale qualora le conoscenze
scientifiche disponibili permettano di individuare l'esistenza di un rischio di effetti
potenzialmente pericolosi per la salute umana.
Dopo aver assegnato al TAR del Lazio il
compito di verificare se sia soddisfatta tale condizione, la Corte ha decretato che, in
caso di dubbio, uno Stato membro può, a titolo preventivo, limitare provvisoriamente o
sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio in virtù della "clausola
di salvaguardia" prevista dal regolamento.
Marina Viola
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