indietro


Il punto della settimana

13 settembre 2003

 
 

"Principio di precauzione" garantito
in una sentenza della Corte UE

"La semplice presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio, mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia, se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l'esistenza di un simile rischio, può limitarne provvisoriamente o sospenderne la commercializzazione e l'utilizzo sul suo territorio".

Con questa sentenza interpretativa, la Corte di giustizia Ue ha finalmente messo fine al contenzioso che dal 2000 opponeva la Monsanto e altre imprese attive nel settore della biotecnologia agroalimentare, al governo italiano. Contenzioso legato alla interpretazione del regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari, il quale prevede che gli alimenti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non ne contengono più, possono essere immessi in commercio nella Comunità mediante una procedura semplificata, per la quale è sufficiente una notifica alla Commissione, qualora essi siano sostanzialmente equivalenti agli alimenti tradizionali.
La Monsanto e le sue collegate, che avevano ottenuto, in Francia e nel Regno Unito, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un tipo di granturco geneticamente modificato, nel 1997 e nel 1998 hanno notificato alla Commissione, avvalendosi della procedura semplificata, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da questo granturco. Le notifiche erano corredate dal parere emesso dall'Advisory Committee on Novel Foods and Processes secondo cui i prodotti derivati in questione erano sostanzialmente equivalenti a prodotti derivati da granturco non modificato geneticamente e potevano essere utilizzati senza pericolo negli alimenti.
La Repubblica italiana, in base ai pareri diversi di organi scientifici italiani, ha avuto dubbi in ordine all'innocuità di tali prodotti. Ha quindi stabilito una sospensione preventiva della commercializzazione e dell’utilizzo di prodotti provenienti da tali linee di granturco a norma dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 258/97.
Nel novembre del 2000, le multinazionali del biotech hanno però giudicato il decreto italiano contrario al diritto comunitario e hanno presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio un ricorso, volto in sostanza all'annullamento del decreto e all'integrale risarcimento del danno che esse avrebbero subito. Il TAR del Lazio ha quindi ritenuto opportuno rimandare il giudizio alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Corte, pronunciandosi sulle questioni poste alla sua attenzione, ha ricordato che il regolamento comunitario ha innanzitutto lo scopo di garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e di tutelare la salute pubblica, quindi deve essere interpretato nel senso che la mera presenza, all'interno di nuovi prodotti alimentari, di residui di proteine transgeniche non osta a che tali prodotti alimentari siano considerati sostanzialmente equivalenti a prodotti alimentari esistenti e, pertanto, non osta al ricorso alla procedura semplificata per la loro immissione sul mercato. Ciò tuttavia non vale qualora le conoscenze scientifiche disponibili permettano di individuare l'esistenza di un rischio di effetti potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Dopo aver assegnato al TAR del Lazio il compito di verificare se sia soddisfatta tale condizione, la Corte ha decretato che, in caso di dubbio, uno Stato membro può, a titolo preventivo, limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio in virtù della "clausola di salvaguardia" prevista dal regolamento.

Marina Viola

 


scrivi
axiabiotech@axiaonline.it